(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 45 del 16 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata ad attivare le procedure per la rinegoziazione dei mutui a suo tempo contratti con le banche in base alla normativa di cui all'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978 n. 18 che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale. 2. La giunta regionale e' autorizzata, altresi', a rinegoziare con le banche le condizioni e modalita' del concorso regionale per interventi attivati attraverso la concessione di contributi sugli interessi dei mutui in ammortamento, previsti dalla legislazione regionale. 3. La rinegoziazione potra' avvenire con la contrattazione con gli Istituti mutuanti di nuovi tassi di ammortamento fissi o variabili che consentano miglioramenti delle condizioni in essere, anche con allungamento del periodo di ammortamento fino ad un massimo di anni venti. 4. Potra' anche provvedersi all'estinzione anticipata del residuo debito di ciascun mutuo, aumentato delle eventuali penalita' contrattualmente previste, con autorizzazione alla giunta regionale a contrarre, per i rispettivi importi, nuovi mutui a mezzo di gare di licitazione privata per un periodo di ammortamento fino ad un massimo di anni venti a tassi viariabili alle condizioni e modalita' vigenti per gli enti locali di cui al decreto 10 maggio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999. 5. Gli oneri per gli ammortamenti dei mutui e i concorsi regionali negli interessi, a seguito della rinegoziazione ai sensi dei precedenti commi, trovano capienza sugli stessi o corrispondenti capitoli sui quali gravano attualmente gli oneri per i mutui in essere. 6. I bilanci regionali per gli esercizi 2000 e seguenti prevederanno gli oneri fino alla totale estinzione dei mutui.