(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 45
                         del 16 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  La  giunta  regionale e' autorizzata ad attivare le procedure
per  la  rinegoziazione dei mutui a suo tempo contratti con le banche
in  base  alla  normativa di cui all'art. 51 della legge regionale 11
aprile  1978  n.  18  che,  per  le  mutate  condizioni  del  mercato
finanziario,   comportano  oneri  eccessivi  a  carico  del  bilancio
regionale.
    2.  La  giunta  regionale e' autorizzata, altresi', a rinegoziare
con  le  banche  le condizioni e modalita' del concorso regionale per
interventi  attivati  attraverso  la  concessione di contributi sugli
interessi  dei  mutui  in  ammortamento,  previsti dalla legislazione
regionale.
    3.  La  rinegoziazione  potra' avvenire con la contrattazione con
gli  Istituti  mutuanti  di  nuovi  tassi  di  ammortamento  fissi  o
variabili  che  consentano  miglioramenti delle condizioni in essere,
anche con allungamento del periodo di ammortamento fino ad un massimo
di anni venti.
    4. Potra' anche provvedersi all'estinzione anticipata del residuo
debito   di   ciascun  mutuo,  aumentato  delle  eventuali  penalita'
contrattualmente previste, con autorizzazione alla giunta regionale a
contrarre,  per  i rispettivi importi, nuovi mutui a mezzo di gare di
licitazione privata per un periodo di ammortamento fino ad un massimo
di  anni venti a tassi viariabili alle condizioni e modalita' vigenti
per  gli  enti  locali di cui al decreto 10 maggio 1999 del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999.
    5.  Gli  oneri  per  gli  ammortamenti  dei  mutui  e  i concorsi
regionali  negli  interessi,  a seguito della rinegoziazione ai sensi
dei  precedenti commi, trovano capienza sugli stessi o corrispondenti
capitoli  sui  quali  gravano  attualmente  gli  oneri per i mutui in
essere.
    6.   I  bilanci  regionali  per  gli  esercizi  2000  e  seguenti
prevederanno gli oneri fino alla totale estinzione dei mutui.